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Published on Luglio 30th, 2014 | by MASSIMO FERRACCI

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I paesi nella White List – norme anti-riciclaggio

La lista dei Paesi cosiddetti “virtuosi” nel contrasto al riciclaggio è emanata dal Ministero dell’Economia e della Finanze.

L’ ultimo aggiornamento è contenuto nel decreto MEF del 1° febbraio 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013 ed è previsto dal decreto legislativo 231/07 (articolo 25, comma 2) sull’antiriciclaggio.

La “white list” contiene l’elenco dei Paesi extracomunitari che applicano obblighi e misure equivalenti a quelli italiani (cosiddetti Paesi “equivalenti”).  La lista scaturisce dalle valutazioni, recepite in sede europea, effettuate dal Gafi e dal Fondo Monetario Internazionale nelle loro visite presso i singoli Stati, e che si traduce – per coloro che sono risultati non idonei – in una sanzione “morale” che impatta sulla loro immagine internazionale. Nei fatti, con gli enti creditizi e finanziari insediati nei Paesi esclusi dalla white list si raccomanda di ridurre all’essenziale l’operatività, partendo dal concetto – la cui prova contraria deve essere eventualmente fornita dall’intermediario europeo – che questi sono considerati non cooperativi in tema di prevenzione del riciclaggio.
La lista include 12 Stati extracomunitari (dalla Svizzera agli Stati Uniti al Giappone) più alcuni territori d’Oltremare che impongono obblighi antiriciclaggio equivalenti a quelli previsti dalla direttiva Ue 2005/60. Non entrano nella lista, perché beneficiano del ricoscimento automatico di equivalenza, i Paesi membri della Ue e quelli dell’Area economica europea (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Mentre non trovano posto tra i “virtuosi” Cina, Turchia e Russia (che pure sono membri del Gafi, ma che non soddisfano i requisiti per l’equivalenza in attesa della nuova valutazione del FMI. In pratica, gli intermediari tenuti ai controlli antiriciclaggio in Italia dovranno attivare le misure di adeguata verifica della clientela (richiesta di dati identificativi, anche del titolare effettivo e sullo scopo e natura dell’operazione o del rapporto instaurato) quando operano con intermediari situati in un Paese escluso. Invece, non è necessario effettuare l’adeguata verifica per gli intermediari situati negli Stati inclusi nella white list: è sufficiente accertarsi che si tratti di un intermediario situato in un Paese “virtuoso”. Mentre l’adeguata verifica resta obbligatoria se non è possibile disporre delle informazioni sufficienti o necessarie, o si ritiene che non siano attendibili, oppure se non è possibile appurare con certezza l’appartenenza dell’intermediario a un Paese virtuoso. Dell’esenzione dall’adeguata verifica potranno avvalersi anche gli intermediari che si affidano (in base all’articolo 29 del decreto 231/07) a un altro intermediario incluso nella white list per assolvere gli obblighi di adeguata verifica. Viceversa, se l’intermediario che ha effettuato l’adeguata verifica non è incluso nell’elenco dei “virtuosi”, sarà necessario ripetere i controlli. Resta la verifica rafforzata nei casi di conti di corrispondenza (quelli tra banche per la regolazione delle reciproche rimesse) con intermediari extraeuropei. Ma non salta solo l’adeguata verifica: nei rapporti con gli intermediari inclusi nella white list non è necessario neppure assolvere gli obblighi di registrazione e di conservazione delle informazioni. Restano fermi, invece, l’obbligo di segnalare alla Uif le operazioni sospette e quello di astenersi in ogni caso in cui non si possa applicare l’adeguata verifica.

La Banca d’Italia nel noto “PROVVEDIMENTO RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 del 3 aprile 2013” nella Parte Sesta, Sezione I a pag. 32 recita come segue:

Sezione I. Adeguata verifica nei confronti di intermediari extracomunitari.

  1. I destinatari applicano misure rafforzate nei confronti degli enti creditizi e finanziari insediati in Stati extracomunitari diversi dai paesi terzi equivalenti, quando questi ultimi instaurano rapporti continuativi costituiti da conti correnti di corrispondenza ovvero conti di passaggio. Una particolare attenzione è posta dai destinatari nell’ipotesi in cui i clienti dell’intermediario insediato in uno Stato extracomunitario diverso da un paese terzo equivalente abbiano accesso diretto ai predetti conti di passaggio. Le misure rafforzate devono essere applicate anche per i conti correnti di corrispondenza intrattenuti dai destinatari per il tramite di proprie succursali o filiazioni insediate in Stati extracomunitari.

Le misure rafforzate prevedono almeno quanto segue:

a) l’acquisizione di informazioni idonee a individuare gli assetti proprietari dell’ente corrispondente e la qualità del regime di vigilanza e dei controlli antiriciclaggio cui l’ente corrispondente è sottoposto;

b) l’acquisizione, presso l’ente corrispondente, di informazioni idonee a comprendere pienamente la natura delle attività svolte, anche con riferimento ai servizi prestati dall’ ente corrispondente ai propri clienti in relazione ai quali vengono utilizzati il conto o i conti accesi presso l’intermediario destinatario degli obblighi rafforzati;

c) nel caso in cui l’operatività dell’ente corrispondente sia effettuata per conto di clienti dello stesso, i destinatari devono assicurarsi, anche con verifiche a campione, che l’ente corrispondente assolva gli obblighi di adeguata verifica della propria clientela e possa fornire al destinatario, su richiesta, tutti i dati raccolti a seguito dell’assolvimento di tali obblighi. Va acquisita una espressa dichiarazione dell’ente corrispondente circa l’inesistenza di impedimenti normativi o contrattuali in merito alla tempestiva trasmissione delle informazioni richieste;

d) l’autorizzazione – per l’apertura di ciascun conto corrente di corrispondenza o di passaggio – del Direttore generale ovvero di una persona che svolga una funzione equivalente ovvero di persona appartenente all’alta direzione a ciò delegata (ad es. Direttore centrale preposto alla linea di business cui appartiene il prodotto o servizio richiesto);

e) la definizione in forma scritta dei termini dell’accordo con l’ente corrispondente e i rispettivi obblighi.

I destinatari applicano le prescrizioni indicate nel paragrafo 1 ai rapporti assimilabili ai conti di corrispondenza e ai rapporti assimilabili ai conti di passaggio.

  1. Il destinatario acquisisce informazioni sul soggetto per conto del quale un intermediario creditizio o finanziario insediato in uno Stato extracomunitario diverso da un paese terzo equivalente presenti richiesta di conversione di banconote denominate in una o più valute il cui corso legale sia cessato.
  2. Nei casi indicati nei paragrafi da 1 a 3, qualora il destinatario non sia in grado di assicurarsi della sussistenza delle condizioni ivi specificate, non dà corso all’operazione, non avvia il rapporto continuativo ovvero pone fine al rapporto già in essere e valuta se inviare una segnalazione di operazione sospetta (cfr. Parte Seconda, Sezione IX).


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